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Padre assente nella vita del figlio: è danno risarcibile

La totale assenza ed il completo disinteresse del padre nella vita del figlio integra una violazione degli obblighi genitoriali e determina uno stato di sofferenza tale da configurare per il figlio stesso un danno morale risarcibile.

Ha applicato detto principio il Tribunale di Cagliari che, con una recente sentenza, ha disposto a carico degli eredi del padre – oramai deceduto – l’obbligo di risarcire il danno al figlio avuto in giovane. In particolare, nel caso esaminato, il figlio aveva incontrato in poche occasioni il padre biologico in tenerissima età, per poi trasferirsi con la madre in Olanda dove ella si era unita in matrimonio con un nuovo compagno che aveva, a sua volta, riconosciuto il bambino come proprio figlio. All’età di 11 anni, il ragazzino, appresa l’identità del padre biologico, aveva deciso di contattare il padre biologico, venendo a conoscenza, solo in tale occasione, dell’avvenuto decesso dello stesso. Attesi gli inutili tentativi di contatto e riconciliazione con la nuova famiglia del padre, il figlio ha deciso di adire il Tribunale affinché dichiarasse la paternità del genitore naturale e condannasse gli eredi convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale dettato dall’assenza e della privazione della figura genitoriale.

Dalla lunga fase istruttoria, è risultato provato che il padre fosse pienamente consapevole della propria paternità ed abbia mantenuto i rapporti con il figlio per circa un anno prima di interromperli definitivamente, sposarsi e formare una nuova famiglia.

Il Tribunale adito, allineandosi ad oramai consolidati principi giurisprudenziali, ha affermato che “il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio integra, da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determinata, dall’altro, un danno non patrimoniale dovuto al grave stato di sofferenza per la deprivazione della figura parentale paterna”, avente indubbie ripercussioni sociali e personali.

Basandosi su tale princio, il Tribunale di Cagliari ha considerato il vuoto emotivo, relazionale e sociale dovuto all’assenza paterna nella vita del ragazzo quale causa giustificatrice di un diritto al risarcimento del danno, da liquidare secondo il parametro equitativo del danno da perdita parentale.

Tribunale di Cagliari, 25.01.2017, n. 259

Tribunale di Cagliari, 25-01-2017, n. 259