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Il padre deve mantenere i figli anche se la madre se n’è andata di casa

Nonostante la separazione sia stata addebitata alla moglie per abbandono del tetto coniugale, il marito deve comunque versarle l’assegno di mantenimento per i figli, il cui ammontare deve essere parametrato al pregresso tenore di vita.

È quanto emerge dalla lettura di una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione che ha condiviso quando in precedenza statuito dalla Corte d’Appello in un caso in cui, non solo era stato confermato l’obbligo del padre, già previsto dal Tribunale, ma era stato anche aumentato l’importo dell’assegno per la prole.

Ha presentato ricorso in Cassazione il padre, lamentando l’asserito aumento dell’assegno poiché – a suo dire – contrario alle norme sull’assegno di mantenimento e sulla prova. L’uomo, a propria difesa, ha rappresentato la costituzione di un nuovo nucleo familiare con un’altra donna, motivo di un inevitabile ridimensionamento della propria situazione reddituale.

La Corte Suprema a tal riguardo ha evidenziato che l’assegno di mantenimento per la prole non è soggetto alle vicende coniugali addebitabili all’uno o all’altro coniuge; rimane, pertanto, dovuto e parametrato alla pregressa qualità di vita in ragione del preminente interesse del minore.

La Corte di Cassazione, dunque, ha confermato l’aumento dell’assegno di mantenimento in capo al ricorrente, che era stato correttamente quantificato dalla Corte d’Appello sulla base della ricostruzione del tenore di vita dei figli precedentemente alla separazione, a prescindere quindi dalle vicende matrimoniali successe tra i genitori.

Cassazione Civile, 28.08.2017, n. 21272

Cassazione Civile, 28-08-2018, n. 21272