È stata rimessa alla decisione delle sezioni unite la questione della compatibilità del diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge che abbia ricevuto una liquidazione una tantum in sede divorzile.
È emerso infatti un netto contrasto intersezionale in ordine al diritto alla pensione di reversibilità (od ad una quota di essa) in capo al coniuge divorziato in caso di decesso dell’altro coniuge nell’ipotesi in cui sia stata stabilita la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio.
Un primo orientamento infatti sottolinea il profilo previdenziale del diritto alla pensione di reversibilità e afferma che la precedente erogazione dell’assegno una tantum non esclude il diritto a chiedere la pensione di reversibilità, in quanto l’avventura corresponsione evidenzia la titolarità del diritto.
Un secondo orientamento invece individua la condicio iuris nell’erogazione economica periodica dell’assegno da sostituire con la quota di pensione di reversibilità.
Corte di Cassazione 19 gennaio 2017
17275