Nell’espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l’ex coniuge, la competenza del giudice dell’esecuzione è determinata, ai sensi dell’art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3881 del 16.02.2021, decidendo il ricorso per regolamento di competenza proposto da una moglie dopo che il Tribunale di Catania aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale nella procedura di pignoramento presso tre istituti di credito promossa dalla medesima nei confronti dell’ex coniuge per il mancato pagamento dell’assegno divorzile quale obbligo risultante dalla sentenza di divorzio tra i due coniugi pronunciata dal medesimo Tribunale disposto dallo stesso Tribunale di Catania; ad avviso di quest’ultimo competente per l’esecuzione sarebbe stato il Tribunale di Modena essendo l’ex marito residente a Sassuolo.
La donna, dunque, ha adito la Suprema Corte, sostenendo che per le cause relative ai diritti di obbligazione della L. n. 898 del 1970, la quale detta una disciplina di carattere speciale per i crediti in materia divorzile, sarebbe competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (nel caso di specie, il Tribunale di Catania).
La Suprema Corte, però, ha affermato che tale disciplina regola la competenza in ordine alle controversie introdotte con azione di cognizione, mentre nelle controversie con cui si esercita l’azione esecutiva mediante espropriazione forzata dei crediti, a mente dell’art. 26 bis, comma 2, c.p.c., la competenza è del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Alla luce di ciò, la Corte ha rigettato il ricorso della moglie e dichiarato la competenza del Tribunale di Modena, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta.
Cassazione Civile, 16.02.2021, n. 3881
Cassazione Civile, 16.02.2021, n. 3881