Cassazione civile, 13 giugno 2016, n. 12119. Presidente Bernabai. Relatore Loredana Nazzicone.
Ai fini della prededuzione, accanto all’adeguatezza funzionale della prestazione alle necessità risanatorie dell’impresa, occorre il soddisfacimento dei creditori nei limiti consentiti dalle circostanze, in quanto le relative prestazioni siano state nel concreto utili per i medesimi, avendo consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti; la prededuzione può, pertanto, essere riconosciuta solo nella misura che tenga conto dell’utilità concretamente derivata ai creditori dalla continuazione dell’attività aziendale, conseguente dapprima all’amministrazione controllata e quindi al concordato preventivo (Cass. 8534 del 2013). Detta utilità deve dunque essere riscontrata ex post, ossia con una valutazione che non si fermi alla astratta prospettazione di un beneficio per i medesimi, ma lo accerti in concreto.