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Il prelievo dal conto corrente cointestato non determina l’accettazione tacita dell’eredità

I prelevamenti dell’intera giacenza del conto corrente possono essere effettuati dal mero cointestatario, titolare di poteri disgiunti verso la banca, indipendentemente dalla sua qualità di erede; sicché tali operazioni non comportano una accettazione tacita dell’eredità da parte del chiamato che le pone in essere.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4320 del 22.02.2018 qui sotto allegata, in un caso in cui la moglie di un correntista era stata citata in giudizio dall’istituto di credito affinché fosse dichiarata l’intervenuta accettazione tacita di eredità da parte della medesima per aver prelevato dal conto corrente; il Tribunale aveva rigettato la domanda ed, in seguito, detta pronuncia era stata confermata anche dalla Corte d’Appello.

L’istituto di credito ha dunque proposto ricorso avverso la suddetta sentenza d’appello denunciando, in particolar modo, l’omesso esame di un fatto – a detta del ricorrente – decisivo per il giudizio: la Signora aveva  effettuato prelievi sul conto corrente cointestato fino a farne calare il saldo al debito al fine di estinguere un finanziamento concesso ad entrambi i coniugi, attingendo quindi dalla quota di spettanza del de cuius; ad avviso dell’istituto, da tale circostanza doveva desumersi  un’implicita accettazione dell’eredità da parte della donna.

La Suprema Corte ha, in primo luogo, affermato la corretta ricostruzione fornita dalla Corte d’Appello in ordine ai comportamenti ed alle operazioni poste in essere sul conto.

La Cassazione, in secondo luogo, ha richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale pressoché consolidato secondo cui: “ il contratto di conto corrente bancario svolge, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per il correntista, sicché, in caso di cointestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell’accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata”; pertanto qualora una certa somma confluisca nel conto corrente, essa rientra nella disponibilità di tutti i correntisti che ne possono usufruire in virtù della loro qualità di contestatari.

In forza di tali principi, la Suprema Corte, rigettando il ricorso presentatole, nel caso esaminato, ha ritenuto che i prelievi anche dell’intera giacenza potessero legittimamente essere effettuati dalla correntista cointestataria in quanto tale, a prescindere dalla sua qualità di erede, e senza che ciò comportasse una tacita accettazione della propria quota di eredità.

Cassazione Civile, 22.02.2018, n. 4320

Cassazione Civile, 22-02-2018, n. 4320