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Prevalenza del cognome paterno: la questione al vaglio della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 18 di data 11.02.2021, ha disposto la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, comma1, c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori per contrasto con l’art. 2 Cost., sotto il profilo della identità personale, l’art. 3 Cost, sotto il profilo dell’uguaglianza dei coniugi e l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 8 e 4 CEDU.

La pronuncia trae origine dalla questione sollevata con ordinanza dal Tribunale di Bolzano, chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal pubblico ministero al fine di ottenere la rettificazione dell’atto di nascita di una bambina, cui i genitori, non uniti in matrimonio, avevano concordemente voluto attribuire solo il cognome materno; il Tribunale ha dunque sollevato la questione di legittimità dell’art. 262, comma 1, c.c. nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere il solo cognome materno al figlio al momento della nascita.

La Corte Costituzionale ha ritenuto di dover pregiudizialmente risolvere la questione di legittimità costituzionale della norma in questione laddove l’automatica attribuzione del cognome paterno in difetto di accordo dei genitori: infatti, anche laddove fosse riconosciuta la facoltà dei genitori di scegliere di comune accordo la trasmissione del solo cognome materno, nei casi in cui manchi detto accordo o non sia stato legittimamente espresso, dovrebbe essere riconfermata la prevalenza del cognome paterno, con violazione del principio di parità tra le parti, posto che una di esse non ha bisogno dell’accordo per far prevalere il proprio cognome.

La Consulta, in tal senso, ha precisato come, anche in tempi più recenti, sia stato riconosciuto che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna” (ord. n. 61 del 2006).

Non rimane dunque che attendere l’ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale.

Corte Costituzionale, 11.02.2021, n. 18

Corte Costituzionale, 11.02.2021, n. 18