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Procacciatore d’affari: provvigione solo se iscritto all’albo

Non ha diritto alla provvigione il procacciatore d’affari che non sia iscritto nell’apposito albo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge n. 39 del 1989.

Lo hanno sancito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, prendendo le mosse dalla richiesta promossa da una procacciatrice di affari con la quale veniva rivendicato il diritto alla provvigione per un affare effettivamente concluso. La domanda, accolta in primo grado, veniva invece rigettata in appello sul rilievo che l’attrice non risultava iscritta nell’albo degli agenti di affari in mediazione presso la camera di commercio.

Nel dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla necessità o meno dell’iscrizione del procacciatore d’affari all’apposito albo ai fini del diritto alla provvigione, la Corte ha precisato che accanto alla mediazione ordinaria (nella quale il mediatore presta la propria opera in posizione di imparzialità tra le parti) è configurabile una mediazione negoziale cosiddetta atipica (quella del procacciatore d’affari), che ricorre nel caso in cui una sola delle parti, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate e prestabilite condizioni.

Proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, anche con riferimento alla mediazione atipica le Sezioni Unite hanno affermato che l’iscrizione nell’apposito albo costituisce requisito essenziale per il riconoscimento del diritto alla provvigione e, soprattutto, che – qualora la mediazione abbia ad oggetto beni mobili – tale obbligo sussiste se l’attività viene svolta con professionalità e continuità, e non costituisce attività meramente occasionale ed episodica.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 02.08.2017, n. 19161

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 02.08.2017 n. 19161