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Quando il debitore si spoglia dei propri beni: presupposti dell’azione revocatoria ordinaria

Tribunale di Verbania, 24 Gennaio 2017.

I presupposti dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. sono: 
1) l’esistenza di un credito in capo al revocante (anche se illiquido, a termine, condizionato, eventuale o litigioso); 
2) il compimento da parte del debitore di un atto di disposizione che pregiudichi le ragioni del creditore (eventus damni): il pregiudizio non si identifica con la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che l’atto abbia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, determinando una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore;
3) la consapevolezza da parte del debitore di ledere la garanzia del creditore: prescinde dalla conoscenza del credito tutelato e riguarda la riduzione della complessiva consistenza patrimoniale (Cass. 2303/1996);
4) qualora l’atto impugnato sia a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis): la prova può essere fondata anche su presunzioni semplici (cfr. fra le tante Cass. Sez III, 19.7.2004; cass. Sez III, 21.4.2006 n. 9367) ma non può prescindere dal riferimento alla situazione patrimoniale complessiva del debitore.