Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su ricorso del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Ratio del procedimento per decreto ingiuntivo è quella di offrire al creditore uno strumento di tutela immediata che gli consenta di acquisire rapidamente un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore, evitandogli così il pregiudizio derivante dai tempi più lunghi del giudizio ordinario per vedere accertato il proprio credito.
Il decreto ingiuntivo deve essere notificato, unitamente al ricorso, al debitore a cura del ricorrente, entro sessanta giorni dalla sua emissione, altrimenti diventa inefficace. Tuttavia, in tal caso, non è preclusa la riproposizione della domanda.
Quando il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria del decreto.
Il decreto ingiuntivo, emanato in assenza di contraddittorio fra le parti, è un provvedimento a carattere esclusivamente documentale, che rappresenta l’esito conclusivo della fase monitoria del procedimento di ingiunzione., Nel caso in cui entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento il debitore ingiunto proponga opposizione, la fase monitoria è seguita dall’apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena, durante il quale si procede al compiuto accertamento della pretesa azionata in contraddittorio con il debitore nei cui confronti il decreto è stato emesso.