Qualora vengano richiesti provvedimenti urgenti afferenti la residenza prevalente e l’iscrizione alla scuola del figlio, il Giudice dovrà decidere tenendo conto dell’esigenza di conservare l’ambente di vita del bambino, che non necessariamente si trova presso la madre.
Nell’ambito di un giudizio di separazione tra due coniugi risiedenti in città distanti (Genova il marito e Roma la moglie), il padre ricorrente ha chiesto che in via d’urgenza il Tribunale autorizzasse l’iscrizione del minore per l’inizio della Scuola Primaria a Roma, adottando ogni diverso provvedimento anche relativo al collocamento prevalente del bambino in modo da consentire al medesimo la frequentazione della scuola in detta città.
Nel corso del procedimento è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale è emerso che il minore presentava “elementi di fragilità psicologica” tali da rendere inopportuno esporlo ad una esperienza di drastico cambiamento dell’ambiente di vita.
In ragione di tale fondamentale aspetto, il Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta del padre di trasferire a Roma il figlio, individuando nella madre il genitore di riferimento del minore. Ciò, non tanto non tanto in applicazione del principio della maternal preference, quanto piuttosto per assecondare l’esigenza del minore di conservare l’ambiente di vita, rassicurante e necessario per una sua equilibrata crescita: nel provvedimento si è infatti specificato che, se sino ad allora il bimbo fosse stato prevalentemente presso il padre, sarebbe stato parimenti impedito il trasferimento del piccolo presso la madre.
Tribunale di Genova, 24.07.2018
Tribunale di Genova, 24-07-2018