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Revoca donazione per ingratitudine: la grave ingiuria deve essere puntualmente esplicitata

Il presupposto dell’ingiuria grave, necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.

La Corte d’appello di l’Aquila ha precisato tale principio in una vicenda nella quale due genitori avevano convenuto in giudizio il figlio, affermando che costui aveva assunto nei loro riguardi comportamenti ingiuriosi, irriconoscenti e di immotivata avversione, negando persino le visite ai nipoti, tali da fondare il loro pentimento in qualità di donanti e, pertanto, avevano chiesto la revoca per ingratitudine della donazione indiretta di un immobile.

Il Tribunale di L’Aquila, non ritendo sussistenti i motivi, le condizioni e i presupposti previsti ex art. 801 c.c., aveva rigettato la domanda attorea e condannato i genitori al pagamento in favore del figlio delle spese di lite poiché non era stato allegato alcuno specifico episodio lesivo.

La Corte d’appello di L’Aquila, adita in gravame dai genitori, ha ritenuto condivisibile quando deciso dal Tribunale che, nell’esaminare le allegazioni attoree, non ha rinvenuto fatti concreti e specifici suscettibili di ledere il patrimonio morale del donante ed espressivi di un reale sentimento di avversione da parte del donatario.

Alla luce di tali affermazioni, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale e rigettato l’appello proposto dai genitori.

Corte d’appello di L’Aquila, 19.05.2021

Corte d’appello di L’Aquila, 19.05.2021