Il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 c.c., dall’altro coniuge, sebbene dia luogo ad una obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell’alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato.
Cassazione civile, Sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618