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Revocata l’assegnazione della casa alla madre se la figlia è autosufficiente

Qualora si accerti che la figlia sia cresciuta, abbia concluso il proprio percorso di studi e stia affrontando il mondo del lavoro, l’assegnazione alla madre della casa familiare – di proprietà dell’altro genitore- deve essere revocata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a fronte del ricorso di una donna che, in grado d’appello, aveva visto riformata la sentenza del Tribunale che aveva disposto in suo favore l’assegnazione della casa familiare, di proprietà dell’altro coniuge.

La Suprema Corte – pur respingendo le istanze della donna per ragioni di inammissibilità – ha fatto proprie le affermazioni della Corte d’Appello, che aveva ritenuto fosse venuta meno la necessità della convivenza della figlia con la madre, la quale dal canto suo aveva sostenuto che la figlia svolgesse solo lavori occasionali e non fosse quindi indipendente dal punto di vista economico.

Decisivo a tal fine si era rivelato il curriculum della ragazza, la quale – ormai 33enne – aveva ultimato il percorso di studi con la scuola superiore ed aveva deciso di inserirsi nel mondo del lavoro, svolgendo una pluralità di occupazioni, maturando un’autonoma organizzazione di vita e una capacità di mantenimento rispetto ai genitori.

Secondo la Corte, dunque, correttamente i Giudici di secondo grado avevano ritenuto non vi fossero più i presupposti per l’assegnazione della casa familiare alla madre, a tutela della prole.

Cassazione Civile, 22.01.2018, n. 1546

Cassazione Civile, 22-01-2018, n. 1546