Il Tribunale di Vicenza con la sentenza 03 Agosto 2017 ha confermato che l’estinzione di un debito pecuniario mediante datio in solutum è un mezzo anomalo di pagamento e, pertanto, è soggetto ad azione revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall. anche se relativo alla casa di abitazione familiare.
Alla datio in solutum, dunque, non si applica, neppure in via analogica, l’esenzione da revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, comma 3, lett. c) l. fall., con cui il legislatore ha inteso tutelare l’acquirente solo nell’ipotesi di acquisto della casa di abitazione con contratto di compravendita.
Tribunale di Vicenza, 3 agosto 2017