La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67, comma 2, l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato dal terzo garante, purché risulti che questi, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa verso il debitore principale prima dell’apertura del fallimento.
Cassazione civile, sez. I, 31 Marzo 2016, n. 6282. Est. Magda Cristiano.
Cassazione Civile, 31 marzo 2016, n. 6282