Il credito derivante dal riconoscimento dell’assegno di divorzio deve essere tutelabile sin dal momento della sua insorgenza; pertanto l’ipoteca giudiziale risulta essere un adeguato strumento di garanzia preventiva attivabile immediatamente all’emissione del provvediamo giudiziale che riconosce il credito.
La Corte d’Appello di Milano con una recentissima sentenza, qui sotto allegata, ha espresso detto principio in un caso in cui un uomo aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale l’ex moglie chiedendo la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta sull’immobile di sua proprietà a garanzia dei futuri versamenti dell’assegno di divorzio, disposto con la sentenza di divorzio pronunciata tra i due coniugi.
In primo grado il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso dell’uomo e disposto la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sulla base dell’assunto secondo cui la sola pronuncia di un provvediamo giudiziale non è condizione sufficiente a giustificare l’iscrizione ipotecaria sull’immobile di proprietà dell’obbligato a garanzia di un credito futuro, essendo necessaria una valutazione sulla sussistenza del periculum di inadempimento in capo al debitore.
L’ex moglie ha pertanto proposto appello avverso l’anzidetta pronuncia evidenziando come, secondo una interpretazione letterale dell’art. 8, II comma, legge divorzile, la garanzia ipotecaria non sarebbe vincolata alla sussistenza di ulteriori presupposti, se non quello della emissione della sentenza che riconosce un assegno divorzile a favore del richiedente.
La Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione della donna ritenendo corretta l’interpretazione dalla stessa fornita dell’art. 8 della legge divorzile, nonché dell’art. 2818 del codice civile.
Invero, a detta della Corte, l’ipoteca giudiziale, quale diritto di garanzia, è un istituto posto a presidio del diritto del creditore ad essere pienamente soddisfatto, tutelandolo in via preventiva da un eventuale inadempimento del debitore.
Il legislatore, ha ribadito la Corte d’Appello, si è da sempre preoccupato di tutelare il coniuge beneficiario di un assegno divorzile, mettendolo al riparto dalle disposizioni di carattere patrimoniale dell’ex coniuge non prevedibili alla data del provvedimento giudiziale.
Il Giudice d’appello, inoltre, ha aggiunto che, al fine di garantire la funzione compensativa- perequativa dell’assegno, così come qualificata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 18287/2018, occorre inevitabilmente garantire attraverso gli strumenti di legge l’esatto adempimento contenuto nell’assegno.
In conclusione, la Corte d’Appello ha ritenuto condizione necessaria e sufficiente per l’iscrizione ipotecaria sull’immobile dell’ex marito obbligato, la sola pronuncia del giudice con la quale era stato riconosciuto l’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge, senza la necessità di provare ulteriori requisiti, quali, per l’appunto, il periculum dell’inadempimento del debitore.
Corte d’Appello di Milano, 18.05.2020, n. 1154
Corte d’Appello di Milano, 18-05-2020, n. 1154