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Riforma Cartabia: i provvedimenti indifferibili non sono ammessi ante causam

L’art. 473 bis.15 c.p.c., introdotta dalla recente Riforma Cartabia – prevede che “in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica”.

A riguardo, il Tribunale di Verona ha recentemente precisato che non possono essere emessi ante causam e vanno considerati alla stregua di cautelari in corso di causa; ciò in base ad una serie di concordi indici normativi:

  • la collocazione della norma subito dopo quella che descrive il contenuto del ricorso (dal che dovrebbe trarsi la conseguenza che il legislatore li ha considerati alla stregua di cautelari in corso di causa);
  • la mancanza di una disciplina che regoli il raccordo tra fase ante causam e la fase di merito;
  • la mancanza di una norma analoga a quella prevista, per il rito cautelare uniforme, dall’art. 669-ter c.p.c., attributiva della competenza a valutare tali domande quando siano proposte prima dell’inizio del giudizio di merito.

Tribunale di Verona, 13.07.2023