Il coniuge che ha anticipato in via esclusiva le spese per la ristrutturazione di un immobile comune ha diritto di ottenere il rimborso nei confronti dell’altro coniuge soltanto in relazione agli esborsi successivi alla separazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo parzialmente il ricorso di una donna contro il marito, la quale dopo la separazione aveva adito il Tribunale per ottenere il rimborso della metà dei canoni di locazione di due appartamenti tra loro cointestati che egli aveva percepito in via esclusiva; l’uomo aveva resistito alla domanda, sostenendo che gli immobili fossero di sua esclusiva proprietà, giacché gli stessi erano stati acquistati con denaro esclusivamente suo in costanza di matrimonio ed in regime di separazione dei beni, nonché chiedendo a sua volta il rimborso delle spese sostenute per la finitura degli immobili acquistati al grezzo.
Il Tribunale aveva accolto le domande della donna, mentre aveva rigettato quelle del marito.
In sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale, da un lato, aveva confermato che l’ex dovesse alla moglie una somma per l’indebita percezione in via esclusiva dei canoni di locazione e, dall’altro lato, aveva condannato la signora a restituire al marito una somma a titolo di indebito arricchimento pari alla metà delle spese sostenute dall’uomo per il completamento dell’immobile.
La moglie è ricorsa alla Cassazione, la quale, innanzitutto, ha ritento sussistesse l’animus donandi del marito al momento della cointestazione e, pertanto, l’atto con cui lo stesso ha fornito il denaro alla moglie affinché divenisse con lui comproprietaria degli immobili si sarebbe dovuta ricondurre nell’ambito della donazione indiretta.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha precisato che, a fronte della sussistenza di una causa di liberalità devono applicano i principi dell’obbligazione naturale e pertanto, qualora i conferimenti vengano spontaneamente eseguiti dal coniuge durante il matrimonio, non può ritenersi sussistente il diritto di ripetere le spese per la ristrutturazione.
La Cassazione, tuttavia, ha precisato che analoga finalità di liberalità in favore del coniuge non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti o alle spese sostenute per l’immobile in comproprietà anche dopo la separazione: il coniuge che le abbia anticipate in via esclusiva avrà diritto al rimborso, ma solo allorquando abbia avvisato preliminarmente l’altro comproprietario e quest’ultimo, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.
Cassazione Civile, 04.10.2018, n. 24160
Cassazione Civile, 04-10-2018, n. 14160