Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Sanzionato il genitore non collaborativo

Accertata la reiterata condotta ostruzionistica e non collaborativa posta in essere da uno dei genitori, è legittima l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento affinché lo stesso si astenga dal porre in essere comportamenti svalutativi dell’altra figura genitoriale in danno all’interesse della figlia minore.

Così si è espresso il Tribunale di Genova in un procedimento in materia di famiglia caratterizzato da un alto livello di conflittualità dei genitori.

Nel dettaglio, il padre aveva presentato ricorso al Tribunale per chiedere il risarcimento del danno alla moglie conseguente alla pubblicazione su un noto social network di fotografie ritraenti la figlia minore da parte del nuovo compagno della madre. Quest’ultima, dal canto suo, si era costituita in giudizio evidenziando le condotte svalutative e denigratorie tenute sistematicamente dell’ex marito, lamentando, in particolare, che quest’ultimo: a) ometteva di affidare la figlia a persone incaricate dalla madre, ricorrendo strumentalmente alle Forze dell’Ordine; b) aveva cancellato alcuni nominativi dall’elenco delle persone autorizzate al ritiro della bambina a scuola; c) aveva eliminato dal diario della minore i riferimenti materni.

 Decidendo il ricorso del padre, il Tribunale di Genova ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla pubblicazione delle foto, constatando che era stata una persona diversa dalla madre a pubblicare le immagini in questione e che quest’ultima, non appena ricevuta la notifica del ricorso, si era tempestivamente  adoperata ottenendone la rimozione.

Tuttavia, sotto altro profilo, il Tribunale ha valutato l’allarmante condotta del padre estremamente pregiudizievole all’interesse della figlia, costretta a subire l’atteggiamento astioso dell’uomo nei confronti della madre.

Il Giudice, dunque, da un lato, ha ammonito il padre ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. affinché si astenga dal tenere tali condotte «al fine di garantire alla figlia il diritto ad un rapporto familiare sereno anche con la madre»; dall’altro lato, ha fissato in € 50,00 la somma che il padre dovrà versare alla madre per ogni eventuale comportamento pregiudizievole posto in essere dallo stesso.

Tribunale di Genova, sez. IV, 08.11.2018

Tribunale di Genova, Sez. IV, 08-11-2018