Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in tema di responsabilità deontologica dell’avvocato che fa intraprendere azioni legali non necessarie al proprio cliente.
Nel caso di specie, un professionista era stato sanzionato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Sondrio ai sensi degli att. 8 e 12 del previgente codice deontologico forense per aver agito in via monitoria per conto di un condominio nei confronti di un ex proprietario di un immobile per il recupero di spese condominiali pregresse non versate, nonostante l’acquirente dell’immobile avesse trattenuto dal prezzo di acquisto quanto dovuto al condominio; nel mentre avrebbe dovuto avanzare la pretesa nei confronti dell’acquirente, coobbligato in solido in forza dell’atto di acquisto, ai sensi dell’art. 63 disp. Att. C.c..
Il Consiglio Nazionale forense, adito successivamente dall’avvocato, dopo aver preliminarmente respinto l’eccezione di prescrizione sollevata da quest’ultimo, aveva confermato nel merito la sanzione.
Il professionista ha, dunque, promosso ricorso per Cassazione, ma le Sezioni Unite Civili hanno ritenuto inammissibili i quattro motivi di censura della sentenza, poiché volti solamente ad ottenere un nuovo ed inammissibile esame di merito.
Per questi motivi, le Sezioni Unite Civili hanno confermato il provvedimento disciplinare per l’avvocato, reo di aver dato impulso ad un’azione legale non necessaria per il proprio assistito.
Cassazione Civile, Sez. Un., 12.11.2020, n. 25574
Cassazione Civile, Sez. Un., 12.11.2020, n. 25574