La Suprema Corte ha stabilito che non può essere predisposta la co-assegnazione della casa coniugale tra i coniugi che si separano se tale scelta è contraria all’interesse dei figli in ragione della persistente conflittualità tra i genitori.
Nel caso di specie, in sede di separazione personale il marito aveva proposto domanda di assegnazione parziale della casa coniugale (previa realizzazione di opere edilizie di suddivisione dell’abitazione non costose né di difficile realizzazione) in ragione del forte legame con i figli minori.
Il Tribunale di Mantova, e così pedissequamente la Corte d’Appello di Brescia, avevano rigettato la predetta domanda in quanto la permanente conflittualità esistente tra i coniugi rendeva la co-assegnazione della casa familiare contraria all’interesse dei figli minori della coppia.
Il padre è pertanto ricorso in Cassazione denunciando l’omesso esame relativamente alla persistenza di una situazione di conflittualità tra i coniugi, erroneamente ritenuta nel giudizio di merito e giustificatrice del rigetto della domanda di co-assegnazione.
Per la Suprema Corte, tuttavia, tale motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile poichè con esso, in sostanza, si poneva in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito senza evidenziare alcun fatto decisivo che la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare.
Allineandosi a quanto precedentemente statuito dai giudici di merito, la Corte di Cassazione ha fatto proprio il principio per cui la persistente e forte conflittualità tra marito e moglie – la cui casa familiare era stata assegnata per prima – si palesa contraria all’interesse dei figli e, pertanto, risulta ostativa alla co-assegnazione dell’immobile.
In proposito la Corte ha ricordato che in forza dell’articolo 337-sexies del codice civile “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell”interesse dei figli“, dal quale quindi non si può in alcun modo prescindere.
La casa familiare è dunque rimasta integralmente a disposizione della ex moglie e dei figli, mentre l’uomo si è dovuto rassegnare a reperire una diversa soluzione abitativa.
Cassazione Civile, Sez. I, 12.09.2017, n. 26709Cassazione Civile, 12-09-2017, n. 26709