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Separazione: mantenimento alla moglie disoccupata anche se ha attitudine al lavoro

La Corte di Cassazione ha pronunciato all’esito di un giudizio introdotto da un marito che censurava la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva determinato l’assegno mensile dallo stesso dovuto in favore della moglie in Euro 650,00, tenendo conto che la donna era disoccupata e che non aveva più svolto attività lavorative retribuite di carattere continuativo dal 2014, con la conseguenza che in difetto di una qualunque concreta capacità di guadagno, non rilevava la sua astratta attitudine al lavoro proficuo.

Tale posizione è stata confermata anche dalla Corte Suprema e le censure del marito sull’an ed il quantum dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie sono state dichiarate infondate

Secondo i Giudici, infatti, se è vero, da un lato, che per riconoscere il diritto al mantenimento e quantificare l’assegno assume rilievo anche l’attitudine del coniuge richiedente al lavoro, è pur vero dall’altro lato che la portata di tale principio va adeguatamente contenuta.

A tal riguardo si è precisato che l’attitudine al lavoro del potenziale beneficiario dell’assegno va considerata nel concreto e assume rilievo solo quando si sostanzia in un’effettiva impossibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita: tale esame, più in particolare, va condotto riferendosi ad “ogni fattore individuale ed ambientale” senza limitarsi a prendere in considerazione delle “mere valutazioni astratte ed ipotetiche“.

Cassazione Civile, 20.07.2017, n. 17971

Cassazione Civile, 20.07.2017, n. 17971