Secondo la Corte d’Appello di Trieste è necessario l’intervento del notaio per i trasferimenti di diritti reali, anche in caso di separazione regolamentata nell’ambito di una negoziazione assistita, non essendo sufficiente l’autentica dell’accordo da parte dell’avvocato.
Nel caso di specie, due coniugi in sede di separazione si erano accordati mediante convenzione di negoziazione assistita, tra le altre cose, anche per il trasferimento di un immobile. Gli avvocati, che avevano assistito i coniugi, avevano poi proceduto all’autenticazione delle firme e dunque richiesto alla Conservatoria dei Registri immobiliari la trascrizione dell’accordo di separazione. A seguito del rifiuto di procedere alla formalità da parte del Conservatore, il quale evidenziava la necessità dell’autenticazione da parte di un notaio, veniva proposto ricorso al Tribunale di Pordenone, il quale, in accoglimento dell’istanza, ordinava alla Conservatoria di procedere alla trascrizione. La sentenza veniva immediatamente impugnata dall’Avvocatura di Stato presso la Corte di Appello di Trieste.
La Corte ha confermato quella che è l’interpretazione dell’attuale sistema normativo e che, prima di questo isolato precedente del Tribunale di Pordenone Separazione con negoziazione assistita: casa trasferita solo con gli avvocati, non è necessario l’atto del notaio e del Tribunale di Roma Per cedere la casa alla moglie non serve il Notaio, non era mai stato oggetto di contrasti interpretativi.
Secondo l’ordinamento, il notaio è l’unico soggetto abilitato ad autenticare le firme nel caso di accordi tra le parti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su beni immobili, anche quando il trasferimento del bene immobile sia occasionato da una negoziazione assistita in sede di separazione coniugale. L’art. 5 co. 3 del D.L. n. 132/2014 prevede, infatti, l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale autorizzato per tutti gli atti soggetti a trascrizione e, quindi, anche per gli atti conclusi in sede di negoziazione assistita “familiare”, ai sensi del successivo art. 6.
In tale caso non appaiono sufficienti i poteri di certificazione riconosciuti agli avvocati, che non sono idonei a sopperire a quelli diversi, di autenticazione, riconosciuti ai notai. L’art. 2657 c.c. prevede che la trascrizione non possa essere effettuata se non in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente: risponde, infatti, ad un principio di ordine pubblico il fatto che vi sia un pubblico ufficiale ad autenticare un trasferimento avente ad oggetto un bene immobile, dal momento che il nostro ordinamento riconosce tutela primaria all’esigenza di garantire certezza e sicurezza nel traffico dei diritti reali.
Corte di Appello di Trieste, 30 maggio 2017
Corte d’appello di Trieste, 30.05.2017