Qualora nell’ambito della separazione si venga a creare un regime di collocamento di fatto, condiviso tra i genitori e i figli adolescenti e differente rispetto a quello stabilito nei precedenti provvedimenti, secondo cui un figlio dimora prevalentemente presso il padre e l’altro presso la madre, è opportuno che il giudice prenda atto di detto assetto e modifichi in tal senso i precedenti provvedimenti, al fine di renderli maggiormente coerenti con la situazione di fatto venutasi a creare; potrà altresì demandare all’accordo delle parti stesse — anche tenuto conto dell’età dei minori — la definizione dei turni di frequentazione di ciascuno dei minori con il genitore non collocatario, salvo l’intervento, in caso di disaccordo, dei Servizi Sociali affidatari.
Corte d’Appello di Bologna, 07.02.2023, n. 255