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Sì all’ adozione anche a single, a coppie di fatto e senza più limiti di età

La Corte di Cassazione ha aperto il varco all’ adozione di minori anche a persone single e a coppie di fatto, anche qualora l’adottante sia di età piuttosto avanzata, purché ciò risponda al preminente interesse del minore.

L’ordinanza n. 17100 depositata il 26 giugno 2019 segna un’inedita svolta in materia di adozione dei minori e trae origine da un caso in cui il Tribunale per i minorenni di Napoli aveva dichiarato due coniugi decaduti dalla responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore, gravemente malato fin dalla nascita, rilevando lo stato di abbandono in cui versava il bambino e l’assoluta inadeguatezza dei genitori ad occuparsene; il minore era stato quindi adottato da una donna di sessantadue anni, che lo aveva accudito, instaurando fin da subito un forte legame con il piccolo.

Nel frattempo la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale era stata impugnata dai genitori, trovando tuttavia conferma sia in primo grado che in appello.

I coniugi hanno, quindi, proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, come l’adozione del bambino fosse avvenuta in violazione di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 184 del 1983 (che prescrive una differenza massima di età tra adottante ed adottato di quarantacinque anni) ed, altresì, come l’adottante fosse una donna sola, dunque maggiormente bisognosa di aiuto nell’accudire un bambino piccolo, e che il grave quadro clinico del minore avrebbe necessariamente richiesto, a loro avviso, la presenza di entrambe le figure genitoriali.

Nell’esaminare il ricorso la Suprema Corte si è focalizzata principalmente sulla previsione dell’art. 44, lettera d) della Legge n. 184 del 1983, che consente l’adozione di minori anche non dichiarati in stato di adottabilità ai sensi del precedente art. 7, comma 1 della medesima legge, quando sia constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo.

Ad avviso della Cassazione detta norma costituisce una clausola di chiusura del sistema, finalizzata a consentire l’adozione speciale ogniqualvolta sia necessario preservare l’interesse concreto del minore a veder riconosciuti i legami instauratisi con quei soggetti, diversi dai genitori, che se ne prendono cura.

Peraltro – ha proseguito la Corte – la circostanza che l’art. 44 della Legge non menzioni specifici requisiti soggettivi dell’adottante né dell’adottato, né un limite massimo di differenza di età tra i due (limitandosi solamente a prescrivere al quarto comma che l’età dell’adottante debba superare di almeno diciotto anni quella dell’adottato), legittima l’accesso a tale tipo di adozione anche alle persone single ed alle coppie di fatto.

Nel caso concreto, è stato rilevato come i genitori del minore fossero stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e come la CTU espletata in primo grado ne avesse confermato l’assoluta inadeguatezza al ruolo genitoriale, avendo gli stessi allontanato il bambino a pochi mesi dalla nascita (benché già affetto da gravissime patologie); per converso l’adottante, infermiera professionale pediatrica con cui il minore viveva ormai da molti anni, si era invece rivelata in grado di provvedere ampiamente a tutte le necessità del bambino, anche con la collaborazione della figlia, instaurando con lui un legame affettivo decisamente meritevole di tutela.

Alla luce di siffatte circostanze, la Suprema Corte ha ritenuto preminente l’interesse del minore a veder preservato il rapporto stabilmente creatosi con la donna adottante ed ha respinto il ricorso dei genitori ricorrenti.

Cassazione Civile, 26.06.2019, n. 17100

Cassazione Civile, 26-06-2019, n. 17100