La Suprema Corte, con la sentenza n. 15481 del 22.06.2017 ribadisce che nell’accertare il diritto all’assegno divorzile non si deve più considerare quale sia stato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, poiché il criterio a cui aver riguardo è quello relativo all’indipendenza economica del richiedente, desunta dai principali indici:
- possesso di redditi;
- cespiti patrimoniali, mobiliari ed immobiliari;
- capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
- stabile disponibilità di una casa di abitazione;
Ma la Suprema Corte non si limita a questo, arrivando ad affermare che:
- alla luce dei nuovi criteri enunciati dalla sentenza n. 11504 (https://www.studiofronzonidemattia.it/rivoluzione-in-cassazione-per-lassegno-di-divorzio-non-conta-piu-il-tenore-di-vita-goduto-durante-il-matrimonio/)l’accertamento sul diritto all’assegno divorzile va compiuto non con riguardo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio bensì alla luce del principio dell’indipendenza economica;
- in sede di revisione delle condizioni di divorzio è necessario verificare se i “sopravvenuti motivi” giustifichino la negazione dell’assegno “alla luce dei nuovi criteri”
- per l’affermazione dell’an debeatur dell’assegno non è sufficiente la permanenza di “un evidente divario economico tra le due parti e addirittura fuorviante il criterio del tenore di vita in linea con quello della convivenza, da non tenere più conto in materia di assegno divorzile”.
Cassazione Civile, 22 giugno 2017, n. 15481