Colui il quale chieda in restituzione somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione.
La Cassazione ha così ribadito il costante orientamento.
Nel caso esaminato, una società aveva consegnato del denaro ad altra società e si era in seguito rivolta al Tribunale chiedendone la restituzione sull’assunto che fossero somme date a mutuo: il Giudice ha accolto la domanda avanzata, sostenendo che difettassero documenti attestanti un’operazione commerciale); tuttavia – in secondo grado – la Corte d’Appello ha riformato detta sentenza, ritenendo non raggiunta la prova dell’esistenza di un contratto di mutuo.
Promosso ricorso in Cassazione, a Corte ha avallato le argomentazioni della Corte d’Appello, ribadendo il proprio costante indirizzo secondo cui per ottenere la restituzione di somme date a mutuo è necessario dimostrare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il relativo titolo da cui far derivare l’obbligo della restituzione.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato spiegano che “l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens -ammessane la ricezione – non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa”.
Nel caso esaminato, peraltro, nonostante la mancata produzione di fatture o altri documenti contabili, la società che ha ricevuto il denaro lo aveva indicato come frutto di una compravendita.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso.
Cassazione Civile, 08.01.2018, n. 180
Cassazione Civile, 08-01-2018, n. 180