Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare la decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense, ha affermato che l’Avvocato che svolge dei colloqui con il minore senza il consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale commette un illecito disciplinare ed è dunque passibile di sospensione dall’esercizio della professione forense da sei mesi ad un anno.
Nel caso di specie ad un avvocato era stata inflitta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia la sanzione della sospensione dall’attività perché aveva ricevuto nel proprio Studio un minore diciasettenne, unitamente alla madre dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, senza il consenso del padre, unico affidatario del figlio.
Il legale, a difesa del proprio comportamento, aveva affermato di non conoscere nome del difensore del padre da contattare previamente ed aveva evidenziato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.
Il Consiglio Nazionale Forense, investito della questione su ricorso dell’Avvocato, aveva confermato la decisione adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, rilevando la violazione del dovere di correttezza professionale nel comportamento del legale, a dispetto delle circostanze dedotte dallo stesso a propria discolpa.
Il legale ha presentato, dunque, ricorso avverso la decisione del CNF avanti alla Suprema Corte, censurando la sproporzionalità tra la pena inflitta e l’attività posta in essere dal ricorrente che – a suo dire – si sarebbe limitata ad assumere le dichiarazioni del minore per poi riferirle al padre del ragazzo.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il provvedimento impugnato e la sanzione irrogata fossero ampiamente giustificati dalla gravità della condotta del legale, anche in considerazione della delicatezza dei fatti oggetto dell’audizione del diciasettenne senza la preventiva informazione dell’unico genitore affidatario.
La Cassazione ha infine chiarito che, seppur il nostro ordinamento riconosca un ruolo primario all’ascolto del minore, l’avvocato chiamato ad assistere lo stesso deve usare speciali cautele ed adeguarsi a precise limitazioni impostegli dal codice deontologico della professione forense agli articoli 6 e 56.
In ragione di ciò, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso dell’avvocato e confermato la sua sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi.
Cassazione Civile, SS.UU., 25.03.2020, n. 7530
Cassazione Civile, S.U., 25-03-2020, n. 7530