Il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può essere ammesso alla liquidazione dei beni anche se vi siano soli crediti futuri derivanti da rapporto di lavoro.
Lo ha precisato il Tribunale di Ancona con decreto 08.10.2020.
Nel caso esaminato, il debitore, trovandosi in stato di sovraindebitamento, aveva chiesto al Tribunale l’ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012, che era stata tuttavia negata sull’asserita mancanza del requisito di meritevolezza.
L’uomo ha dunque reclamato il provvedimento del Giudice designato in prime cure e in detta sede il Tribunale di Ancona ha rilevato che il requisito di meritevolezza non è imprescindibile ai fini dell’ammissione alla procedura; in particolare, si è precisato: “Da un punto di vista sistematico, l’impossibilità di una interpretazione estensiva delle norme che prevedono requisiti di meritevolezza per l’ammissione alla presente procedura, si basa in modo convincente, oltre che sul generale favore con cui il legislatore guarda all’accesso alle procedure di risoluzione del sovraindebitamento, sul rilievo che, nella procedura di liquidazione il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni e che, quindi, in assenza di atti revocabili nel quinquennio, la liquidazione dell’intero patrimonio consente ai creditori di realizzare il medesimo risultato cui perverrebbero mediante il ricorso dell’esecuzione individuale, ma con il risparmio di spese conseguente all’unicità della procedura e nel rispetto della par condicio creditorum, dunque, nella liquidazione del patrimonio del debitore, è utile semmai una valutazione della convenienza per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione individuale, più che un giudizio di meritevolezza del debitore (peraltro in parallelo con le ordinarie procedure concorsuali), tale giudizio viene coerentemente rinviato alla successiva fase di esdebitazione, ove si ha un vero vantaggio per il debitore”.
Ciò premesso, passando all’esame della sussistenza dei presupposti per l’accesso, il Tribunale ha altresì evidenziato come l’orientamento oramai prevalente preveda l’accesso alla liquidazione dei beni anche al debitore che può mettere a disposizioni crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, e pur in mancanza di ulteriori beni mobili registrati o immobili.
Per tali motivi, il Tribunale di Ancona ha accolto il reclamo proposto dal debitore e dichiarato aperta la procedura di liquidazione.
Tribunale di Ancona, decr. 08.10.2020
Tribunale di Ancona, decr. 08.10.2020