È nulla la deliberazione assembleare che, in violazione del criterio legale di imputazione, ponga a carico dell’acquirente l’immobile le spese condominiali oltre il biennio antecedente l’acquisto.
Detto principio è stato recentemente espresso dal Tribunale di Parma, decidendo in merito al ricorso presentato dal proprietario di un immobile acquistato nel giugno del 2011, il quale aveva impugnato la deliberazione assembleare adottata nel luglio del medesimo anno, che aveva posto a suo carico il pagamento delle spese condominiali eccedenti il biennio precedente all’acquisto.
Il Tribunale ha rilevato in quel caso la violazione dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., poiché la delibera aveva previsto che il nuovo acquirente fosse condannato in solido con il venditore al pagamento delle spese condominiali anche per gli esercizi pregressi ed eccendenti il biennio antecedente l’acquisto.
Nello specifico, si è precisato che, in tema di oneri condominiali, non è applicabile la disciplina generale in tema di comunione, secondo cui il cedente è obbligato senza limiti di tempo al versamento di quanto dovuto e non versato dal cedente; ciò poiché il richiamo alla disciplina generale espressamente previsto dall’art. 1139 c.c. trova applicazione solo per le fattispecie non previste dalle norme sul condominio e, pertanto, il nuovo acquirente è solidalmente responsabile delle sole spese dovute e non versate nel biennio che precede l’acquisto.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha accolto il ricorso dell’uomo, dichiarando la nullità della delibera assembleare impugnata.
Tribunale di Parma, 11.10.2017, n. 1386
Tribunale di Parma, 11-10-2017, n. 1386