È responsabile della corresponsione delle spese di condominio per manutenzione straordinaria la persona che era proprietaria al momento dell’approvazione delle stesse, non rilevando la circostanza che questa abbia venduto la propria abitazione prima dell’assemblea di ripartizione delle suddette spese.
È quanto ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 15547/2017, qui sotto allegata.
Un soggetto si era opposto alla richiesta giudiziale formulata dal condominio di pagamento di talune spese straordinarie, sostenendo che al momento dell’assemblea di ripartizione delle stesse egli non era più condomino.
In primo grado la sua opposizione è stata respinta e tale decisione è stata confermata anche in appello. Talché egli è infine ricorso in cassazione.
In tale sede ha censurato la sentenza d’appello impugnata, rappresentando di aver trasferito la proprietà dell’immobile sito in condominio prima dell’assemblea con la quale era stato deliberato il riparto delle spese di manutenzione straordinarie e, di conseguenza, di non essere responsabile del pagamento pro quota delle stesse.
La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione evidenziando come nell’ipotesi di alienazione dell’immobile in condominio, l’art. 63 disp. att. Cc, sia nella precedente che nella nuova formulazione, prevede che venditore e acquirente rimangono solidalmente obbligati al pagamento dei contributi relativi all’annualità precedente alla vendita ed a quella in corso, fatti salvi eventuali patti contrari intercorsi tra le parti, comunque, non opponibili al condominio.
Tuttavia, nell’ipotesi di lavori straordinari, al fine di determinare la data di insorgenza dell’obbligazione contributiva, occorre prendere a riferimento la deliberazione di approvazione di tali lavori, dovendo considerarsi la successiva assemblea di ripartizione delle spese non il momento costitutivo dell’obbligazione, ma solo il momento di precisazione del quantum della stessa.
In particolare, la Corte ha affermato: «la circostanza della vendita dell’unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti a quei lavori, o comunque prima che il condomino che aveva approvato gli stessi abbia adempiuto ai propri oneri verso il condominio, può impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento».
Cassazione Civile, 22.06.2017, n. 15547
Cassazione Civile, 22.06.2017, n. 15547