Tribunale di Milano, sez. IX civ, sentenza 2-18 marzo 2016 n. 3521
Pres. P. Ortolan, est. G. Buffone
In materia di separazione giudiziale dei coniugi, se quando la famiglia era unita, i figli frequentavano scuole private di pregio e ottimo livello, allorché la famiglia è separata, questa possibilità può anche certamente venir meno per l’impoverimento dei genitori, causato dal loro separarsi.
L’audizione del minore è necessaria per le questioni relative alla cura personae e non per quelle relative alla cura patrimoni.
Va comunque enunciato un ulteriore principio di diritto: l’art. 315-bis c.c., imponendo l’ascolto del minore, ha come primi destinatari gli stessi genitori: sono madre e padre a essere i primi interlocutori dei figli e i titolari del diritto e del dovere di manifestare la loro volontà ed opinione; ne consegue che, in caso di accordi, non vi è spazio per una ingerenza del giudice rispetto alla scelta già fatta dai coniugi, salvo non emergano clausole in contrasto con il preminente interesse del fanciullo.