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Tradimento: la mail all’amante è mezzo di prova ammissibile che prevale sul diritto alla privacy

La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali, anche in assenza del consenso del titolare, è sempre consentita ove tale produzione sia necessaria per far valere il proprio diritto di difesa, purché tali dati siano trattati esclusivamente per finalità giudiziarie e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Il Tribunale di Genova è stato chiamato a decidere in merito alla domanda di addebito della separazione formulata da un uomo nei confronti della moglie, il quale aveva prodotto in giudizio alcune mail inviate dalla donna all’amante al fine di dimostrare la relazione extraconiugale.

La moglie, tuttavia, ha eccepito l’inammissibilità delle predette mail in quanto, a suo dire, sarebbero state fraudolentemente acquisite dal marito in violazione della legge sulla privacy.

A tal riguardo il Tribunale ha ripreso quanto già affermato dalla Suprema Corte in ordine alla prevalenza del diritto alla difesa, seppur correttamente esercitato, rispetto al diritto alla privacy; invero: “in tema di trattamento dei dati personali è esclusa la necessità del consenso dell’interessato allorché si tratti di difendere un diritto in sede giudiziaria”, sempre nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza.

Sulla base di ciò, le mail inviate all’amante, scoperte e prodotte dal marito, sono state ritenute del tutto ammissibili ed utilizzabili in giudizio.

Il Tribunale di Genova, pertanto, ha dichiarato la separazione con addebito nei confronti della moglie ritenendo che la relazione extraconiugale fosse stata la causa della intollerabilità della convivenza matrimoniale: il Giudice ha rilevato che, nonostante una prima crisi coniugale avvenuta  negli anni precedenti, il venire meno dell’affectio coniugalis fosse divenuto conclamato ed irreversibile solo con la scoperta del tradimento da parte dell’uomo.

Tribunale di Genova, 30.05.2019

Tribunale di Genova, 30-05-2019