I trasferimenti immobiliari avvenuti in virtù di un accordo di separazione, ancorché formalizzato molti anni prima, sono esenti dall’imposta di registro non rilevando il lasso di tempo trascorso tra la separazione e l’atto di trasferimento ad essa connesso.
È quanto stabilito dalla Commissione Regionale della Liguria in seguito all’appello presentato da un notaio al quale era stato notificato un avviso di liquidazione dall’Agenzia delle Entrate di Genova in relazione ad una imposta di registro dovuta per un trasferimento di quota immobiliare che trovava causa in un precedente accordo di separazione personale tra coniugi.
In precedenza la Commissione Provinciale di Genova aveva confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione rilevando il lungo tempo (22 anni) trascorso tra l’omologa della separazione e il rogito di trasferimento, tale da presupporre un intento elusorio delle parti. A detta della Commissione Provinciale, infatti, il termine convenzionalmente stabilito dai coniugi per la sottoscrizione del rogito notarile per il trasferimento (30.06.1994) doveva essere considerato perentorio, pertanto il mancato rispetto di detto termine avrebbe impedito di valutare la vendita quale attuazione delle obbligazioni sorte dalla separazione.
Il notaio ha appellato la suddetta sentenza avanti alla Commissione Regionale evidenziando, da un lato, come l’art. 19 delle legge n. 74/1987 non stabilisca alcun termine al quale condizionare l’esenzione tributaria prevista dallo stesso e, dall’altro lato, come il lasso di tempo trascorso fosse dipeso dalla necessità di ottenere una concessione in sanatoria.
La Commissione Regionale della Liguria, ritenendo fondati i motivi di doglianza dell’appellante, ha affermato che “l’esenzione dell’imposta di registro è stata concepita dal legislatore allo scopo di agevolare la composizione bonaria delle crisi matrimoniali. Quello che rileva pertanto ai fini dell’esenzione è che il negozio, altrimenti sottoposto ad imposizione, sia stipulato a tale fine transattivo e non al mero scopo di attuare trasferimenti immobiliari”.
Chiarito ciò, la Commissione ha evidenziato che un mero differimento dell’esecuzione dell’accordo non può essere rivelatore di un intento elusivo e fraudolento delle parti, in considerazione, altresì, del fatto che “il lasso di tempo fra accordo coniugale e contratto definitivo non assume alcun rilievo ai fini fiscali.”
In ragione di ciò la Commissione Regionale ha qualificato come nullo l’avviso di liquidazione notificato all’appellante, dichiarando non dovute le somme con esso intimate.
Commissione Tributaria Regionale della Liguria, 27.03.2019, n. 437
Commissione Tributaria Regionale della Liguria, 27-03-2019, n. 437