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Tribunale di Treviso: addio al tenore di vita per il divorzio, ma il coniuge va compensato dei sacrifici

Per valutare se sussista o meno il diritto a percepire un assegno di divorzio, non deve farsi riferimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma il coniuge che non ha indipendenza economica deve essere compensato per l’attività svolta durante il matrimonio a favore del nucleo familiare.

A distanza di mesi dalla nota e rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione che, in tema di assegno di divorzio, ha abbandonato il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si è pronunciato anche il Tribunale di Treviso con la sentenza 14.10.2017, qui allegata.

Il caso deciso aveva avuto origine dal ricorso depositato da un uomo, il quale, a seguito di separazione consensuale dalla moglie con previsione di un assegno di mantenimento, aveva chiesto lo scioglimento del matrimonio asserendo di non doverle corrispondere nulla a titolo di assegno divorzile, godendo la stessa di un adeguato reddito proprio. La moglie si era costituita in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ma chiedendo che fosse posto a carico del marito un assegno di divorzio, in ragione di una sua evidente maggiore capacità economica e dell’impossibilità per la signora di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Nel decidere il caso, il Tribunale di Treviso ha operato un ampio excursus sui principi relativi al riconoscimento dell’assegno di divorzio nell’evoluzione giurisprudenziale, dando anche conto della proposta di legge ad oggi in discussione: in sentenza si è precisato che per circa 30 anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha applicato il criterio del tenore di vita per valutare la sussistenza del diritto a percepire un assegno di mantenimento e utilizzato come valido indice di riferimento anche l’assetto economico della separazione, senza che fosse necessario uno stato di bisogno, ma solo un deterioramento apprezzabile delle condizioni economiche precedenti.

Secondo il nuovo orientamento avviato dalla sentenza della Cassazione n. 11504/2017 – ha precisato il Tribunale di Treviso – il divorzio comporta l’estinzione del rapporto anche sul piano economico e gli ex coniugi tornano ad essere persone singole; pertanto il giudice deve effettuare un’analisi concreta della capacità del richiedente di divenire economicamente indipendente.

Sotto questo profilo, per il Tribunale di Treviso sarebbe opportuno superare il principio della natura assistenziale dell’assegno, poiché dopo il divorzio sopravvive solo l’esigenza di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti a favore della famiglia. Ne consegue che la valutazione da compiersi in ordine all’autosufficienza economica del coniuge richiedente deve fondarsi su due ordini di parametri da esaminarsi nel caso concreto:

  • parametri di natura personale: ad esempio le capacità fisiche e condizioni personali delle parti; le possibilità effettive di lavoro delle parti in relazione alla salute, all’età, al sesso; la ricerca da parte del coniuge eventualmente disoccupato di un’occupazione lavorativa consona all’esperienza professionale maturata e al titolo di studi conseguito o l’esistenza di concrete giustificazioni dell’impossibilità, per impedimento fisico o altra condizione personale, a svolgere qualsivoglia attività lavorativa; le condizioni dei coniugi a seguito del divorzio, anche in relazione alla circostanza che uno dei coniugi si sia occupato prevalentemente della cura della famiglia, a scapito della propria attività lavorativa e della propria crescita professionale);
  • parametri di natura patrimoniale: ad esempio le possibilità effettive di lavoro delle parti in relazione al mercato del lavoro esistente nella zona geografica in cui esse risiedono; il possesso patrimoni mobiliari ed immobiliari e di redditi (anche non dichiarati) da parte dei coniugi, tenuto conto anche degli oneri che essi comportano; il costo della vita nel luogo di residenza dei coniugi come certificato dai dati ISTAT più recenti e con eventuale riferimento alla provincia o regione di appartenenza; la stabile disponibilità di una casa di abitazione ed il titolo in base al quale è detenuta; la capacità di far fronte direttamente alle spese essenziali di vita (vitto, alloggio ed esercizio dei diritti fondamentali) o la necessità di accedere a sussidi economici erogati da enti territoriali o altre strutture pubbliche o private in base al reddito.

Applicati detti parametri nel caso concreto esaminato e disancorato ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il Tribunale ha ritenuto che la moglie fosse economicamente indipendente, accertando che nulla fosse dovuto in suo favore a titolo di assegno di divorzio.

Tribunale di Treviso, 14.10.2017

Tribunale di Treviso, 14-10-2017