Qualora non si prospetti un conflitto di interessi tra tutore ed interdetto, il primo può esercitare per conto del secondo un diritto personalissimo quale quello di chiedere la separazione giudiziale (anche con addebito) dalla moglie, senza che vi sia la necessità di nominare un curatore speciale.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 6 giugno 2018, n. 14669, qui sotto allegata.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la sentenza non definitiva sulla domanda di separazione giudiziale presentata dal tutore del marito interdetto – vittima di un incidente stradale a seguito del quale aveva riportato un gravissimo danno cerebrale – nei confronti della moglie.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, il tutore, in virtù dell’autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare, era perfettamente autorizzato a promuovere il giudizio di separazione senza che fosse necessaria la nomina di una curatore speciale.
Ha presentato ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza la moglie denunciando l’eccesso di potere esercitato del tutore, che non sarebbe stato – a suo dire – legittimato anche ad esercitare diritti personalissimi, quale la domanda di separazione giudiziale, essendo necessaria, in tal caso, la nomina di un curatore speciale che rappresenti specificamente gli interessi dell’interdetto.
La Corte di Cassazione ha affermato che il principio secondo cui “lo stato di interdizione per infermità di mente non esclude che la tutela degli specifici interessi dell’interdetto in tema di divorzio possa essere rimessa ad altro soggetto” può essere esteso in via analogica anche alla separazione personale dei coniugi. D’altro canto, ha ribadito la Corte “ritenere che l’interdetto per infermità non possa farsi sostituire da chi è tenuto a rappresentarlo nel porre in essere un atto personalissimo equivarrebbe a sostenere che egli ha perso, in concreto, il relativo diritto, non avendone più l’esercizio”.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha altresì precisato come “la designazione di un soggetto terzo, nominato ad hoc, che, insieme ala giudice tutelare, valuti l’opportunità di promuovere la connessa azione e ne determini il contenuto, per essere poi autorizzato ad esperirla, si prospetti necessaria solo nel caso di conflitto di interessi fra tutore ed il proprio rappresentato, risolvendosi , altrimenti, in un inutile formalismo”.
Sulla base di ciò, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla moglie e confermato dunque la domanda di separazione giudiziale presentata dal tutore in nome e per conto del marito interdetto.
Cassazione Civile, 06.06.2018, n. 14669
Cassazione Civile, 06-06-2018, n. 14669