L’ex convivente ha diritto al rimborso delle somme versate all’altro a titolo di concorso alle spese di costruzione della casa familiare se, terminata la convivenza, il conferimento economico non si concretizza nell’acquisto della comproprietà del bene.
Nel caso di specie una donna, conclusa la convivenza con l’ex compagno, aveva chiesto al Tribunale di Sassari l’accertamento della propria quota di comproprietà della casa familiare o, in via subordinata, la condanna dell’uomo alla restituzione di quanto versato dalla ricorrente a titolo di contributo per la realizzazione dell’immobile.
In particolare la donna aveva riferito che: a) durante la convivenza more uxorio l’ex convivente aveva edificato su un proprio fondo un immobile ad uso abitativo impiegando somme di spettanza della donna per un importo pari alla metà del costo di edificazione; b) le parti avevano sottoscritto una scrittura privata nella quale l’ex compagno dava atto della somme ricevute dall’ex compagna a titolo di contributo per le spese di edificazione; c) l’acquisto della quota di proprietà da parte della ricorrente non si era mai concretizzato.
Il Tribunale di Sassari, rigettando la domanda di accertamento della comproprietà immobiliare, aveva riconosciuto alla donna un credito di € 80.233,49 a titolo di indennità per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; la Corte d’Appello, invece, pur riconoscendone la pretesa creditoria, aveva qualificato la domanda della ricorrente come azione di restituzione per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
La Corte di Cassazione, conformandosi alle conclusioni della Corte d’Appello, ha affermato che “l’accertamento in fatto che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni della ricorrente, a divenire comune, giustificava, ai sensi dell’art. 2033 c.c. – indebito oggettivo – il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva dell’ex compagno”.
La Suprema Corte pertanto ha rigettato il ricorso presentato dall’uomo e ha ritenuto fondata la domanda della donna di ripetizione di quanto indebitamente versato all’ex compagno a titolo di contribuzione per la costruzione della casa familiare.
Cassazione Civile, 03.10.2019, n. 24721
Cassazione Civile, 03-10-2019, n. 24721